Ricordiamo ai nostri Ospiti che il rimborso di eventuali pagamenti anticipati già ricevuti e l’annullamento dei costi di cancellazione (penali, spese e/o altri importi) spettano al momento solo alle prenotazioni con data check in entro il 17 maggio 2020 per impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati.

Inoltre, in base all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, relativo al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, in luogo dei suddetti rimborso o annullamento, la struttura ricettiva ha facoltà di optare per l’emissione di un voucher dello stesso importo della prenotazione da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge n. 9 stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, e per quanto di specifico interesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei seguenti casi:

  1. per i soggiorni di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, relativamente al medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. per i soggiorni di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  3. per i soggiorni di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. per i soggiorni di soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. per i soggiorni di soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono pertanto comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti: dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);

  • dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.